ATS-BRIANZA.IT ULTIMO AGGIORNAMENTO: 07/02/2022
SCUOLA - INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE
Anche gli studenti e il personale scolastico che presentano sintomi DEVONO rispettare le indicazioni riportate di seguito (info su Come e Dove eseguire il tampone) per eseguire tampone di diagnosi; NON è più possibile registrarsi autonomamente su Accoda e presentarsi ai punti tamponi se sprovvisti dei titoli di ammissione previsti (prenotazione effettuata del medico o pediatra o ricetta rilasciata dal medico o pediatra)
In aggiunta all' offerta capillare delle farmacie, sono state attivate linee dedicate alla popolazione scolastica Nuovi punti tampone
Aggiornamenti relativi al DL 4 febbraio 2022 n. 5 e alla Circolare del Ministero della Salute 0009498- 04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P
ATTENZIONE: CICLO TRANSITORIO
I provvedimenti sanitari rivolti al setting scolastico sono sospesi e ridefiniti partendo dai nuovi casi con tampone positivo dalla vigenza del decreto legge (5 febbraio). In particolare:
Verificato che i provvedimenti emessi fino al 4 febbraio prevedono fino ad un massimo di uno/due casi per classe nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie, sono dal 5 febbraio automaticamente annullati i provvedimenti sanitari emessi precedentemente (compreso testing T0 T5), ferma restando la valutazione specifica di casi particolari che rientrano nel nuovo assetto di regole (se i provvedimenti di quarantena sono annullati non è prevista l’effettuazione di tampone per il rientro);
Per le scuole secondarie con almeno 2 casi la quarantena è rimodulata da 10 a 5 giorni, e qualora uno dei due casi fosse un docente/operatore scolastico i provvedimenti sono annullati;
Il rientro dalla quarantena se confermata, anche rimodulata come sopra, prevede l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi tamponi autosomministrati).
Si precisa che le ATS non emetteranno provvedimenti di revoca essendo il decreto legge attuativo, le scuole applicano direttamente le nuove indicazioni fermo restando la loro autonomia organizzativa.
Di seguito FAQ Ministero dell’Istruzione
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html
ATTENZIONE:
Le misure sanitarie (autosorveglianza e quarantena) si applicano ai soggetti che siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi
Il tampone rapido in autosomministrazione NON è ammesso per la chiusura della quarantena, è ammesso soltanto in caso sintomi per segnalare la negatività nel periodo di autosorveglianza
I tamponi rapidi in autosomministrazione con esito positivo devono essere confermati da tampone molecolare / antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie, ASST, etc etc)
Per ciclo vaccinale primario si intende: 2 dosi di Pfizer/Moderna/Astrazeneca, 1 dose di Janssen, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca in soggetto ex caso Covid 19 con positività al tampone di diagnosi da meno di 12 mesi, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca a cui è seguita infezione Covid documentata da tampone positivo dopo almeno 14 giorni dalla vaccinazione
Per tutti i soggetti il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall’unica dose dove previsto)
NIDO E SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA (0-6 ANNI)
Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe (durante il periodo di sorveglianza, con non più di 5 gg tra un caso e il successivo e comunque non oltre il 15° giorno dall’accertamento del primo caso positivo. Es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 25 febbraio. Se uno dei casi si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1), l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione
In presenza del 5° o più casi tra gli alunni emersi entro cinque giorni dall’accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 20° giorno dall’accertamento del primo caso positivo (Es. quarto caso il 25 febbraio, caso successivo entro il 02 marzo. Se il 5° caso si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1), è prevista la sospensione dell’attività didattica in presenza e avvio della DAD per la durata di 5 giorni.
Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione:
Dispone l’autosorveglianza per i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, abbiano effettuato la dose di richiamo, abbiano esenzione da vaccinazione, siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario
Dispone la quarantena per i restanti soggetti
SCUOLA PRIMARIA
Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe (durante il periodo di sorveglianza, con non più di 5 gg tra un caso e il successivo e comunque non oltre il 15° giorno dall’accertamento del primo caso positivo. Es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 25 febbraio. Se uno dei casi si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1), l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione
In presenza del 5° o più casi tra gli alunni emersi entro cinque giorni dall’accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 20° giorno dall’accertamento del primo caso positivo (Es. quarto caso il 25 febbraio, caso successivo entro il 02 marzo. Se il 5° caso si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1), è prevista l’attivazione DDI per 5 giorni per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo
Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione:
Dispone l’autosorveglianza per i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, abbiano effettuato la dose di richiamo, abbiano esenzione da vaccinazione, siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario
Dispone la quarantena per i restanti soggetti
SCUOLA SECONDARIA
Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.
In presenza di due o più casi positivi emersi entro cinque giorni dall’accertamento del primo caso (es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 15 febbraio. Se il 2° caso si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1) è prevista l’attivazione della didattica integrata a distanza DDI per 5 giorni dalla data dell’ultimo giorno di frequenza del 2° caso accertato, per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo
Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione:
Dispone l’autosorveglianza per i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, abbiano effettuato la dose di richiamo, abbiano esenzione da vaccinazione, siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario
Dispone la quarantena per i restanti soggetti.
AUTOSORVEGLIANZA/QUARANTENA
ATS BRIANZA provvede ad inviare la disposizione di autosorveglianza/quarantena ai contatti stretti individuati secondo le casistiche sotto riportate:
Autosorveglianza per l’alunno che dia dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario da almeno quattordici giorni e non più di 120 giorni, di essere guarito da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario oppure di avere effettuato la dose di richiamo, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
Autosorveglianza per l’alunno che possegga un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato a COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Per gli altri alunni si applica la misura di quarantena domiciliare per la durata di 5 giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare NON autosomministrato e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
NB: Qualora non fosse possibile eseguire un tampone si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, in assenza di sintomi, anche senza aver eseguito esame diagnostico per la ricerca di SARS-CoV- 2.
RIENTRO IN COMUNITA’ SCOLASTICA:
1 -Soggetti lavoratori positivi (compreso il personale scolastico):
I lavoratori che, entro 24 ore dall’attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare se effettuato nei tempi previsti, non abbiano ancora ricevuto (tramite sms o e-mail) dagli organi competenti delle ATS la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19, possono ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro avvalersi del referto/attestazione del tampone con esito negativo.
I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto dal certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante
2 - Alunni:
Per il rientro a scuola degli alunni positivi NON è necessario il certificato di rientro del curante ma è sufficiente l’esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento (oppure fine se disponibile) e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento di ATS (soggetti che raggiungono i 21 gg ancora positivi)
Per il rientro a scuola dei contatti è sufficiente l’esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena; oppure il solo provvedimento di inizio quarantena raggiunti i 14 giorni dall'inizio della quarantena (senza l'effettuazione del tampone)
3 - Docenti contatti
Per il rientro a scuola dei contatti è sufficiente l’esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena
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