Ultimi aggiornamenti

Regole Anti-Covid

Ultimo aggiornamento: 13/01/2022

Informazione dedicata ai soli dirigenti scolastici/responsabili/referenti Covid.

Info su Come e Dove eseguire il tampone

Aggiornamenti relativi alla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 e 1782 del 08/01/2022

Le procedure da mettere in atto sono diversificate a seconda dell’ordine e grado:

NIDO E SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA (0-6 ANNI)

In presenza del primo soggetto (alunno o educatore) risultato positivo (tampone molecolare o antigenico positivo – NON AUTO SOMMINISTRATO) che ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del tampone nasofaringeo (se asintomatico), il Dirigente scolastico/ responsabile/ referente Covid:

  • Effettua un’unica segnalazione tramite il PORTALE SCUOLE inserendo tra i contatti tutti i compagni del gruppo e il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o da tampone positivo.
  • Sospende l’attività didattica per 10 giorni.

Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione, avvia la quarantena per i contatti individuati.

SCUOLE PRIMARIE

Il Dirigente scolastico/ responsabile/ referente Covid:

In presenza del primo soggetto (alunno o decente) risultato positivo (tampone molecolare o antigenico positivo – NON AUTO SOMMINISTRATO) che ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del tampone nasofaringeo (se asintomatico), il Dirigente scolastico/ responsabile/ referente Covid:

  • Effettua un'unica segnalazione dal PORTALE SCUOLE inserendo tra i contatti tutti i compagni della classe e il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o da tampone positivo.
  • Scarica le disposizioni standardizzate per l’avvio della Sorveglianza Attiva, dalla sezione

“segnalazioni” del portale scuole, e la diffonde ai contatti individuati

In presenza di due o più casi (alunno o docente), emersi durante il periodo di sorveglianza attiva

(T0 o T5) e comunque non oltre 10 giorni dall’ultimo giorno di frequenza del primo caso positivo:

  • Richiama la segnalazione effettuata (vedi manuale scaricabile dal portale scuole) indicando la data di contatto del gruppo classe con il secondo caso positivo (ultimo giorno di frequenza del secondo caso) e il codice fiscale del secondo caso positivo.
  • Sospende l’attività didattica in presenza e avvia la DAD per la durata di 10 giorni.

Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione, avvia la quarantena per i contatti individuati.

NB: Qualora, a seguito dell’insorgenza del secondo caso positivo, vi fossero contatti stretti non precedentemente segnalati è necessario effettuare una nuova segnalazione.

SCUOLE SECONDARIE

In presenza del primo soggetto (alunno o decente) risultato positivo (tampone molecolare o antigenico positivo – NON AUTO SOMMINISTRATO) che ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del tampone nasofaringeo (se asintomatico), il Dirigente scolastico/ responsabile/ referente Covid:

  • Effettua un'unica segnalazione dal PORTALE SCUOLE inserendo tra i contatti tutti i compagni della classe e il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o da tampone positivo.
  • Scarica le disposizioni standardizzate per l’avvio dell’auto sorveglianza, dalla sezione “segnalazioni” del portale scuole, e la diffonde ai contatti individuati. Permane l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.

In presenza di due casi positivi (alunno o docente), emersi durante il periodo di auto-sorveglianza e comunque non oltre 10 giorni dall’ultimo giorno di frequenza del primo caso positivo:

  • Richiama la segnalazione effettuata (vedi manuale scaricabile dal portale scuole) indicando la data di contatto del gruppo classe con il secondo caso positivo (ultimo giorno di frequenza del secondo caso) e il codice fiscale del secondo caso positivo, senza inviare il documento delle disposizioni standardizzate.
  • Avvia la DDI per la durata di 10 giorni per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo.
  • Per gli per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo l’attività didattica permane in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.

Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione, avvia la quarantena per i contatti individuati.

NB: Qualora, a seguito dell’insorgenza del secondo caso positivo, vi fossero contatti stretti non precedentemente segnalati è necessario effettuare una nuova segnalazione.

In presenza di tre casi positivi (alunno o educatore/ insegnante), emersi durante il periodo di autosorveglianza e comunque non oltre 10 giorni dall’ultimo giorno di frequenza del primo caso positivo:

  • Avvia la DAD per la durata di 10 giorni per tutto il gruppo classe senza inviare il documento delle disposizioni standardizzate.

A seguito dell’insorgenza del terzo caso positivo non è necessario richiamare nuovamente la segnalazione effettuata; tuttavia, qualora vi fossero contatti stretti non precedentemente segnalati è necessario effettuare una nuova segnalazione.

MISURE GENERALI

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.

In tutti i casi, per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

NB: Se un educatore/insegnante/docente risultato positivo ha frequentato una o più classi per un periodo inferiore a 4 ore (es. 60 minuti in 1A e 45 minuti in 2B), tutte le classi vanno segnalate dal portale scuole.

SORVEGLIANZA ATTIVA (SOLO PER SCUOLA PRIMARIA)

I contatti a basso rischio individuati nella scuola primaria dopo l’insorgenza del primo caso positivo sono sottoposti a sorveglianza attiva, continuano la didattica in presenza e devono:

  • Eseguire un test ANTIGENICO presso le farmacie del territorio a tempo zero (test T0) ossia il prima possibile e comunque entro 48 ore dalla comunicazione della scuola (es. segnalazione 4 novembre ed esecuzione del test T0 entro il 6 novembre);
  • Eseguire un test ANTIGENICO presso le farmacie del territorio a distanza di 5 giorni (test T5) dal primo test, con una flessibilità di 48 ore aggiuntive, senza interrompere la frequenza.

I soggetti che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del primo test (T0). Una volta eseguito il primo test (T0), il rientro a scuola avviene presentando il documento delle disposizioni standardizzate rilasciato da ATS e l’esito del tampone negativo. In attesa dell’esito del secondo test (T5) l’attività scolastica può proseguire, salvo eventuali altre prescrizioni di ATS.

Si ricorda che i soggetti in sorveglianza attiva devono limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

QUARANTENA

ATS BRIANZA provvede ad inviare la disposizione di quarantena ai contatti stretti individuati secondo le casistiche sotto riportate:

  • NIDO/INFANZIA e PRIMARIA: Per gli alunni la quarantena ha una durata di 10 giorni dal contatto con il soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone antigenico con risultato negativo presso le farmacie del territorio.
  • SECONDARIE:
  1. Per gli alunni NON vaccinati o che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni o che siano guariti da più di centoventi giorni e che non abbiano ricevuto la dose di richiamo, la quarantena ha una durata di 10 giorni dall’ultimo contatto col soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone antigenico con risultato negativo presso le farmacie del territorio.
  2. Gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di centoventi giorni o che abbiano ricevuto la dose di richiamo, sono posti in auto-sorveglianza senza isolamento domiciliare della durata di 5 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di covid19 e con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test prescritto dal medico di famiglia).

In tutti i casi, per il personale (della scuola ed esterno) si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE- P.

NB: Qualora non fosse possibile eseguire un tampone si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, in assenza di sintomi, anche senza aver eseguito esame diagnostico per la ricerca di SARS-CoV- 2. Tale opportunità può essere valutata in particolare per alunni frequentanti i servizi educativi per l’infanzia.

AUTOSORVEGLIANZA

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021)

RIENTRO IN COMUNITA’ SCOLASTICA:

  • Per i contatti posti in sorveglianza attiva o in quarantena, il rientro avviene presentando il provvedimento relativo e l’esito negativo del tampone
  • Per i soggetti positivi posti in isolamento, il rientro avviene con l’attestato di fine isolamento rilasciato da ATS e il certificato di rientro sicuro rilasciato dal MMG/PLS

PORTALE DI SEGNALAZIONE

Al fine di utilizzare correttamente il portale raccolta dati, vi invitiamo a prendere visione della seguente guida.

Al portale è possibile accedere tramite le nuove credenziali inviate da ATS Brianza.

Contatti:

Mail: contatti.covid19@ats-brianza.it

Telefono: 0392369000


SISTEMA TESSERA SANITARIA (TS)

PRECISAZIONI IN MERITO AL RILASCIO DI ATTESTATO PER CHIUSURA ISOLAMENTO 

In risposta alle numerose segnalazioni pervenute in questi giorni, si è verificato che il numero verde nazionale 1500 informa i cittadini circa la possibilità che il MMG/PLS proceda alla chiusura del provvedimento di isolamento, a seguito di guarigione da malattia Covid-19.

Al proposito, si conferma che tale modalità di coinvolgimento dei medici delle Cure Primarie è ad oggi operativa in diverse Regioni, ma non in Regione Lombardia, dove è previsto che siano le ATS a procedere con la chiusura dei provvedimenti di isolamento di cui sopra.

Pertanto, qualora l’assistito richiedesse una verifica sulla chiusura della propria posizione, il medico lo informerà che sarà ATS ad inviare l’attestato di fine isolamento. In caso di necessità, il cittadino potrà rivolgersi al numero di ATS: 039 23.69.000.

Aggiornamento del 13 01 2022
Precisazioni in merito al rilascio di Attestato per Chiusura Isolamento