Frequenza Minima
Frequenza scolastica minima per la validità dell’anno scolastico
A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7 (allegato)
Calcolo frequenza minima oraria
Classi con 27 ore settimanali
frequenza minima: 668 ore annuali su 891
assenza massima: 223 ore annuali
Per chi non si avvale dell'insegnamento di Religione Cattolica
frequenza minima: 644 ore annuali su 858
assenza massina: 215 ore annuali
Classi con 30 ore settimanali
frequenza minima: 743 ore annuali su 990
assenza massima: 248 ore annuali
Classi con 32 ore settimanali
frequenza minima: 792 ore annuali su 1056
assenza massima: 264 ore annuali
Per chi non si avvale dell'insegnamento di Religione Cattolica
frequenza minima: 767 ore annuali su 1023
assenza massima: 256
Deroghe alla soglia minima di frequenza
- Assenze continuative e documentate per malattia, pari o superiori a 6 giorni, giustificate tempestivamente tramite certificato consegnato entro e non oltre tre giorni dal rientro a scuola
- Assenze dovute a terapie e/o cure programmate documentate;
- Assenze per donazioni di sangue;
- Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato giorno di riposo;
- Studenti stranieri giunti in Italia ad anno scolastico già iniziato.
Nel caso in cui tali assenze pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, verrà formalizzata una specifica delibera.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7